(Articolo a cura di Metasicurezza)

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce all’art. 47 che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza con il diritto di ricevere, a spese e cura del Datore di Lavoro, la necessaria formazione (art. 37, comma 10 e 11) ; Il RLS sarà chiamato a rappresentare i Lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Elezione del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza

E’ bene precisare che Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura che viene letta dai lavoratori e non nominata dai datori di lavoro.

Nelle aziende fino a 15 Lavoratori l’RLS viene designato dagli stessi al proprio interno mentre in quelle con più di 15 addetti viene eletto tra le rappresentanze sindacali. In quest’ultimo caso i Lavoratori possono comunque decidere di non avvalersi di tali rappresentanze e procedere all’elezione di un RLS svincolato dai sindacati.

L’RLS rimane in carica, di norma, per 3 anni ed è rieleggibile. Una volta eletto, il Datore di Lavoro deve provvedere affinché riceva una formazione adeguata, che consiste in un corso di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 Lavoratori e di 8 ore per le aziende sopra le 50 unità.

Se l’RLS non viene formato il Datore di Lavoro è sanzionabile con ammenda o arresto.

Nei casi in cui nessun Lavoratore sia disposto ad assumere il ruolo di RLS le sue funzioni vengono esercitate: dal Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) in questo caso il Datore di Lavoro deve fare richiesta all’Organismo Paritetico ai sensi dell’art. 48, comma 6, DLgs 81/08.

Fonte: smart24se.ilsole24ore