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Formazione art. 37: Lavoratori stagionali

(Articolo a cura di Metasicurezza)
Anche per i lavoratori stagionali deve essere erogata la formazione secondo i criteri e le modalità di cui all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Nel medesimo Accordo, al punto 8, concernente il riconoscimento dei Crediti formativi, viene disposto che: qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con una azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore.
Pertanto il datore di lavoro può dimostrare l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 37 (formazione) chiedendo al lavoratore l’esibizione dell’attestato di frequenza di cui all’Accordo sopra citato.
Invece, qualora il lavoratore sia sprovvisto della formazione, il datore di lavoro deve provvedere ad avviare lo stesso ai corsi di formazione (anteriormente o contestualmente all’assunzione).
In tal senso si è tra l’altro espressa la Commissione per gli Interpelli rispondendo ad una richiesta di parere rivolta in proposito (Interpello n.1/14).
Il datore di lavoro dovrà indicare nel documento di valutazione dei rischi (redatto in forma ordinaria, o secondo le procedure standardizzate) l’avvenuta formazione del lavoratore (allegando copia dell’attestato di frequenza) e si ricorda che l’aggiornamento della formazione dovrà avvenire con cadenza quinquennale.
Fonte: smart24hse.ilsole24ore